Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Regioni impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario - Introduzione di prestazioni sanitarie ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato - Esclusione, in ragione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della norma della Regione Puglia che prevede l'erogazione, in via sperimentale, del test prenatale non invasivo NIPT in regime di servizio sanitario regionale, senza oneri economici per particolari categorie di donne in gravidanza a rischio). (Classif. 231006).
In costanza dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, rimane inibita alle Regioni, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. I vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono infatti espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti: S. 142/2021 - mass. 44011; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 166/2020 - mass. 42366 e 42368; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020; S. 197/2019).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 31 del 2021 che prevede l'erogazione, in via sperimentale, per la durata di due anni, del test prenatale non invasivo NIPT, quale screening prenatale per la diagnosi delle patologie cromosomiche, in regime di servizio sanitario regionale (SSR), senza oneri economici per particolari categorie di donne in gravidanza a rischio. La disposizione regionale impugnata dal Governo, nell'introdurre uno strumento di indagine aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'ordinamento statale, vìola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, quale principio fondamentale della materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. La Regione Puglia, infatti, essendo impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può individuare né porre a carico del servizio sanitario regionale una prestazione sanitaria ulteriore rispetto a quelle definite con il d.P.C.m. 12 gennaio 2017. La riscontrata illegittimità costituzionale dell'art. 3 fa venir meno la stessa ragion d'essere dell'intera legge reg. Puglia n. 31 del 2021). (Precedente: S. 124/2022).