Ordinanza 479/2002 (ECLI:IT:COST:2002:479)
Massima numero 27411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27410
Titolo
Processo civile - Provincia di bolzano - Processo bilingue - Redazione bilingue (italiana e tedesca) dei verbali e dei provvedimenti del giudice, compresa la sentenza - Irrinunciabilità - Prospettato contrasto con i principî di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di buon andamento dell’amministrazione - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Processo civile - Provincia di bolzano - Processo bilingue - Redazione bilingue (italiana e tedesca) dei verbali e dei provvedimenti del giudice, compresa la sentenza - Irrinunciabilità - Prospettato contrasto con i principî di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di buon andamento dell’amministrazione - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione e 100, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui non consente alle parti del processo civile "bilingue" di rinunciare alla stesura nelle due lingue dei verbali nonché delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice. infatti a) la disciplina censurata esprime un non irragionevole punto di equilibrio, individuato dal legislatore nella sua discrezionalità, tra tutela delle minoranze linguistiche e garanzia a un processo di ragionevole durata; b) il principio di buon andamento dei pubblici uffici non può essere invocato in relazione a norme che attengono alla funzione giurisdizionale in senso stretto; c) la norma dello Statuto speciale che consente l'uso disgiunto dell'una o dell'altra lingua non può essere invocata in relazione alla norma censurata che definisce proprio uno di quei casi in cui tale regola è stata espressamente esclusa; d) la pronuncia additiva richiesta comporterebbe una disciplina articolata e puntuale che non può che spettare al legislatore, anche alla luce della pluralità delle soluzioni possibili.
- Sul principio di tutela delle minoranze linguistiche come principio fondamentale dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 312/1983.
- Sull'esigenza di stabilità dell'uso della lingua nel processo, v. citata ordinanza n. 411/1997.
- In tema di principio della celerità del processo e inconvenienti di carattere pratico, v. citate ordinanze n. 408 e n. 32/2001.
- Sul principio di buon andamento dei pubblici uffici e funzione giurisdizionale, v. citate ordinanze n. 431 e n. 204/2001, sentenza n. 115/2001.
- Sul carattere delle norme di attuazione degli statuti delle regioni autonome, v. citate sentenze n. 353/2001, n. 160/1985 e n. 212/1984.
- In tema di tutela dell'identità linguistica degli appartenenti a una minoranza riconosciuta e sulla necessità che interventi additivi vengono operati dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, v. citate sentenze n. 406/1999, n. 62/1992 e n. 28/1982.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione e 100, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui non consente alle parti del processo civile "bilingue" di rinunciare alla stesura nelle due lingue dei verbali nonché delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice. infatti a) la disciplina censurata esprime un non irragionevole punto di equilibrio, individuato dal legislatore nella sua discrezionalità, tra tutela delle minoranze linguistiche e garanzia a un processo di ragionevole durata; b) il principio di buon andamento dei pubblici uffici non può essere invocato in relazione a norme che attengono alla funzione giurisdizionale in senso stretto; c) la norma dello Statuto speciale che consente l'uso disgiunto dell'una o dell'altra lingua non può essere invocata in relazione alla norma censurata che definisce proprio uno di quei casi in cui tale regola è stata espressamente esclusa; d) la pronuncia additiva richiesta comporterebbe una disciplina articolata e puntuale che non può che spettare al legislatore, anche alla luce della pluralità delle soluzioni possibili.
- Sul principio di tutela delle minoranze linguistiche come principio fondamentale dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 312/1983.
- Sull'esigenza di stabilità dell'uso della lingua nel processo, v. citata ordinanza n. 411/1997.
- In tema di principio della celerità del processo e inconvenienti di carattere pratico, v. citate ordinanze n. 408 e n. 32/2001.
- Sul principio di buon andamento dei pubblici uffici e funzione giurisdizionale, v. citate ordinanze n. 431 e n. 204/2001, sentenza n. 115/2001.
- Sul carattere delle norme di attuazione degli statuti delle regioni autonome, v. citate sentenze n. 353/2001, n. 160/1985 e n. 212/1984.
- In tema di tutela dell'identità linguistica degli appartenenti a una minoranza riconosciuta e sulla necessità che interventi additivi vengono operati dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, v. citate sentenze n. 406/1999, n. 62/1992 e n. 28/1982.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
15/07/1988
n. 574
art. 20
co.
decreto legislativo
29/05/2001
n. 283
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
co. 4
Altri parametri e norme interposte