Ordinanza 483/2002 (ECLI:IT:COST:2002:483)
Massima numero 27418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PARTECIPAZIONE A DISTANZA DEGLI IMPUTATI CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA, A CONDIZIONE CHE SI TROVINO IN STATO DI DETENZIONE IN CARCERE - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPÎ DI EGUAGLIANZA E DEL GIUSTO PROCESSO E CON IL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PARTECIPAZIONE A DISTANZA DEGLI IMPUTATI CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA, A CONDIZIONE CHE SI TROVINO IN STATO DI DETENZIONE IN CARCERE - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPÎ DI EGUAGLIANZA E DEL GIUSTO PROCESSO E CON IL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che l’istituto della partecipazione al dibattimento a distanza sia applicabile anche all’imputato collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, nei cui confronti si proceda per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e che non si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere. I due istituti non sono, infatti, assimilabili, ma rispondono a differenti finalità, sì che risulta impossibile e fuorviante estendere la sfera di applicazione dell’art. 146-bis a situazioni diverse da quelle ivi tassativamente previste: l’istituto dell’esame a distanza è stato introdotto, per le persone ammesse a programmi o misure di protezione con la espressa e persistente finalità di assicurare, indipendentemente dallo stato detentivo del dichiarante, le “cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all’esame”; la partecipazione al dibattimento a distanza è, invece, sorretta, in definitiva, dall’esigenza di assicurare il “livello minimo di garanzie” necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità, contemperandolo con le esigenze di sicurezza della collettività e di ordinato svolgimento dei processi.
– A proposito dell’esigenza di accelerare la celebrazione di dibattimenti di particolare complessità e durata, sovente in corso contemporaneamente in diverse sedi giudiziarie, citata la sentenza n. 342/1999.
– Sul diritto di “ ‘partecipare’, e quindi difendersi, per tutto l’arco del dibattimento”, citata la sentenza n. 342/1999.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che l’istituto della partecipazione al dibattimento a distanza sia applicabile anche all’imputato collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, nei cui confronti si proceda per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e che non si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere. I due istituti non sono, infatti, assimilabili, ma rispondono a differenti finalità, sì che risulta impossibile e fuorviante estendere la sfera di applicazione dell’art. 146-bis a situazioni diverse da quelle ivi tassativamente previste: l’istituto dell’esame a distanza è stato introdotto, per le persone ammesse a programmi o misure di protezione con la espressa e persistente finalità di assicurare, indipendentemente dallo stato detentivo del dichiarante, le “cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all’esame”; la partecipazione al dibattimento a distanza è, invece, sorretta, in definitiva, dall’esigenza di assicurare il “livello minimo di garanzie” necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità, contemperandolo con le esigenze di sicurezza della collettività e di ordinato svolgimento dei processi.
– A proposito dell’esigenza di accelerare la celebrazione di dibattimenti di particolare complessità e durata, sovente in corso contemporaneamente in diverse sedi giudiziarie, citata la sentenza n. 342/1999.
– Sul diritto di “ ‘partecipare’, e quindi difendersi, per tutto l’arco del dibattimento”, citata la sentenza n. 342/1999.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 146
co.
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 147
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte