Ordinanza 484/2002 (ECLI:IT:COST:2002:484)
Massima numero 27413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA (PATTEGGIAMENTO) - FORMULAZIONE, A PENA DI DECADENZA, ENTRO I TERMINI STABILITI (DALL’ART. 421, COMMA 3, COD. PROC. PEN.) - AVVISO ALL’IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, RISPETTO ALL’IMPUTATO TRATTO A GIUDIZIO CON CITAZIONE DIRETTA (PER IL QUALE OPERA L’AVVISO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PREGIUDIZIALITÀ DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA (PATTEGGIAMENTO) - FORMULAZIONE, A PENA DI DECADENZA, ENTRO I TERMINI STABILITI (DALL’ART. 421, COMMA 3, COD. PROC. PEN.) - AVVISO ALL’IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, RISPETTO ALL’IMPUTATO TRATTO A GIUDIZIO CON CITAZIONE DIRETTA (PER IL QUALE OPERA L’AVVISO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PREGIUDIZIALITÀ DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto, nel disciplinare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il relativo avviso da notificare all'imputato, non prevedono – a differenza di quanto invece espressamente previsto all'art. 552, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, a favore dell'imputato tratto a giudizio mediante decreto di citazione diretta – che all'imputato medesimo sia dato l'avvertimento che, ricorrendone i presupposti, può presentare richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 421, comma 3, del codice di procedura penale. L'omissione, infatti, da parte del rimettente, della precisazione, nella parte dispositiva dell'ordinanza, che l'avvertimento andrebbe previsto a pena di nullità nonché della indicazione della ragione per la quale sarebbe ricavabile dal sistema una sanzione di nullità tale da determinare la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare; e l'omissione, ancora, della considerazione che la nullità per mancato avvertimento, prevista all'art. 552, comma 2, del codice di procedura penale, ripropone il contenuto della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, di cui alla sentenza n. 497 del 1995; nonché, da ultimo, del chiarimento circa la riferibilità, nel mutato quadro normativo, di quelle stesse ragioni alla disciplina nella quale si vorrebbe introdurre un avviso analogo a quello previsto dall'attuale articolo 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale determinano un difetto di motivazione circa i requisiti della pregiudizialità e della rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
– Per la conclusione dell'inammissibilità in situazioni considerate sostanzialmente analoghe, citate le ordinanze n. 346/2000, n. 485/1995, n. 156/1994.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto, nel disciplinare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il relativo avviso da notificare all'imputato, non prevedono – a differenza di quanto invece espressamente previsto all'art. 552, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, a favore dell'imputato tratto a giudizio mediante decreto di citazione diretta – che all'imputato medesimo sia dato l'avvertimento che, ricorrendone i presupposti, può presentare richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 421, comma 3, del codice di procedura penale. L'omissione, infatti, da parte del rimettente, della precisazione, nella parte dispositiva dell'ordinanza, che l'avvertimento andrebbe previsto a pena di nullità nonché della indicazione della ragione per la quale sarebbe ricavabile dal sistema una sanzione di nullità tale da determinare la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare; e l'omissione, ancora, della considerazione che la nullità per mancato avvertimento, prevista all'art. 552, comma 2, del codice di procedura penale, ripropone il contenuto della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, di cui alla sentenza n. 497 del 1995; nonché, da ultimo, del chiarimento circa la riferibilità, nel mutato quadro normativo, di quelle stesse ragioni alla disciplina nella quale si vorrebbe introdurre un avviso analogo a quello previsto dall'attuale articolo 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale determinano un difetto di motivazione circa i requisiti della pregiudizialità e della rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
– Per la conclusione dell'inammissibilità in situazioni considerate sostanzialmente analoghe, citate le ordinanze n. 346/2000, n. 485/1995, n. 156/1994.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 418
co.
codice di procedura penale
n.
art. 419
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte