Ordinanza 486/2002 (ECLI:IT:COST:2002:486)
Massima numero 27415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - NUOVE CONTESTAZIONI IN DIBATTIMENTO - TRASFERIMENTO DEL PROCESSO AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO ANZICHÉ AL PUBBLICO MINISTERO - IMPOSSIBILITÀ PER L’IMPUTATO DI ACCEDERE AI RITI ALTERNATIVI - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - NUOVE CONTESTAZIONI IN DIBATTIMENTO - TRASFERIMENTO DEL PROCESSO AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO ANZICHÉ AL PUBBLICO MINISTERO - IMPOSSIBILITÀ PER L’IMPUTATO DI ACCEDERE AI RITI ALTERNATIVI - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 516 e 517 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che in caso di nuove contestazioni in dibattimento il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando, risultando il reato tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per i quali deve essere celebrata l'udienza preliminare, questa non si sia tenuta e non anche nell'ipotesi in cui per il reato originariamente contestato la prevista udienza preliminare si sia, invece, ritualmente già tenuta, privando con ciò l'imputato della possibilità di accedere, in ordine al fatto diversamente contestato, ai riti alternativi, che devono essere chiesti a pena di decadenza nella fase dell'udienza preliminare. Il mutamento del quadro normativo configurato dal decreto legislativo n. 51 del 1998 e dalla legge n. 479 del 1999, e successive modifiche, non comporta, infatti, il superamento della 'ratio' e della portata delle sentenze costituzionali n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 invocate dal rimettente a sostegno della soluzione della restituzione nel termine; tanto più ove si consideri, da un lato, che l'attuale ripartizione della competenza a celebrare i riti alternativi tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento risponde essenzialmente, nell'intenzione del legislatore, a ragioni di speditezza processuale, dall'altro che tali ragioni sono oggi assistite dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo enunciato nel secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione.
– Sull'istituto della restituzione nel termine per la richiesta di applicazione della pena, citate, oltre le ricordate sentenze n. 265/1994 e n. 530/1995, la sentenza n. 101/1993, per come richiamata dalla sentenza n. 265/1994.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 516 e 517 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che in caso di nuove contestazioni in dibattimento il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando, risultando il reato tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per i quali deve essere celebrata l'udienza preliminare, questa non si sia tenuta e non anche nell'ipotesi in cui per il reato originariamente contestato la prevista udienza preliminare si sia, invece, ritualmente già tenuta, privando con ciò l'imputato della possibilità di accedere, in ordine al fatto diversamente contestato, ai riti alternativi, che devono essere chiesti a pena di decadenza nella fase dell'udienza preliminare. Il mutamento del quadro normativo configurato dal decreto legislativo n. 51 del 1998 e dalla legge n. 479 del 1999, e successive modifiche, non comporta, infatti, il superamento della 'ratio' e della portata delle sentenze costituzionali n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 invocate dal rimettente a sostegno della soluzione della restituzione nel termine; tanto più ove si consideri, da un lato, che l'attuale ripartizione della competenza a celebrare i riti alternativi tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento risponde essenzialmente, nell'intenzione del legislatore, a ragioni di speditezza processuale, dall'altro che tali ragioni sono oggi assistite dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo enunciato nel secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione.
– Sull'istituto della restituzione nel termine per la richiesta di applicazione della pena, citate, oltre le ricordate sentenze n. 265/1994 e n. 530/1995, la sentenza n. 101/1993, per come richiamata dalla sentenza n. 265/1994.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 521
co.
codice di procedura penale
n.
art. 516
co.
codice di procedura penale
n.
art. 517
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte