Ordinanza 487/2002 (ECLI:IT:COST:2002:487)
Massima numero 27416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - ROGATORIE ALL’ESTERO - DOCUMENTI ACQUISITI O TRASMESSI PRIVI DELLA CERTIFICAZIONE DI AUTENTICITÀ - INUTILIZZABILITÀ - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI CONFORMAZIONE DELL’ORDINAMENTO ALLE «NORME GENERALMENTE RICONOSCIUTE» (PER VIOLAZIONE DI UNA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE) E CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME E DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
PROCESSO PENALE - ROGATORIE ALL’ESTERO - DOCUMENTI ACQUISITI O TRASMESSI PRIVI DELLA CERTIFICAZIONE DI AUTENTICITÀ - INUTILIZZABILITÀ - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI CONFORMAZIONE DELL’ORDINAMENTO ALLE «NORME GENERALMENTE RICONOSCIUTE» (PER VIOLAZIONE DI UNA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE) E CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME E DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità di documenti o di altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi a seguito di rogatoria in violazione delle norme della Convenzione di Strasburgo del 1959 in materia di assistenza giudiziaria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione superata da quella consuetudinaria. Le ordinanze di rimessione, infatti, emesse in data anteriore all'ordinanza n. 315 del 2002 con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni che possano condurre a differenti conclusioni.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità di documenti o di altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi a seguito di rogatoria in violazione delle norme della Convenzione di Strasburgo del 1959 in materia di assistenza giudiziaria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione superata da quella consuetudinaria. Le ordinanze di rimessione, infatti, emesse in data anteriore all'ordinanza n. 315 del 2002 con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni che possano condurre a differenti conclusioni.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 729
co. 1
legge
05/10/2001
n. 367
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte