Sentenza 162/2022 (ECLI:IT:COST:2022:162)
Massima numero 45019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  08/06/2022;  Decisione del  08/06/2022
Deposito del 30/06/2022; Pubblicazione in G. U. 06/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  45020


Titolo
Previdenza - Prestazioni ai superstiti - Natura e finalità - Carattere di reversibilità - Ratio - Ultrattività della solidarietà familiare. (Classif. 190005).

Testo

L'istituto della pensione ai superstiti costituisce una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, Cost.) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, Cost.) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, Cost.). (Precedenti: S. 174/2016 - mass. 38979; S. 286/1987 - mass. 4451).


La ratio dei trattamenti di reversibilità consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto. Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte. (Precedenti: S. 88/2022 - mass. 44804; S.174/2016 - mass. 38979; S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552; S. 18/1998).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte