Ordinanza 488/2002 (ECLI:IT:COST:2002:488)
Massima numero 27417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI MOTOCICLI - GUIDA DI MOTOCICLO DI OLTRE 125 CENTIMETRI CUBICI CON PATENTE B, ANZICHÉ CON PATENTE A - SANZIONI - OMESSA DIFFERENZIAZIONE RISPETTO ALLA PIÙ GRAVE FATTISPECIE DI GUIDA SENZA PATENTE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motociclo di oltre 125 centimetri cubici con patente di categoria B rispetto a quella di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna. L'omissione, nell'ordinanza di rimessione, di qualsiasi indicazione sui fatti oggetto del giudizio, si risolve, infatti, in un difetto di motivazione circa la sussistenza del requisito della rilevanza della questione di costituzionalità.

– Riguardo al costante orientamento in termini, rinvio, per tutte, alle ordinanze n. 418 e n. 385/2002; n. 567 e n. 495/2000.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 116  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte