Ordinanza 489/2002 (ECLI:IT:COST:2002:489)
Massima numero 27419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE - TESTIMONIANZA INDIRETTA - DIVIETO AGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI DEPORRE SUL CONTENUTO DI DICHIARAZIONI ASSUNTE DAI TESTIMONI (A NORMA DEGLI ARTT. 351 E 357 COD. PROC. PEN.) - ASSERITA DIFFERENZIAZIONE PRIVA DI GIUSTIFICAZIONE, RISPETTO ALLA TESTIMONIANZA INDIRETTA DEI TESTIMONI «COMUNI», CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - ASSENZA DI PROFILI DIVERSI O ULTERIORI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE - TESTIMONIANZA INDIRETTA - DIVIETO AGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI DEPORRE SUL CONTENUTO DI DICHIARAZIONI ASSUNTE DAI TESTIMONI (A NORMA DEGLI ARTT. 351 E 357 COD. PROC. PEN.) - ASSERITA DIFFERENZIAZIONE PRIVA DI GIUSTIFICAZIONE, RISPETTO ALLA TESTIMONIANZA INDIRETTA DEI TESTIMONI «COMUNI», CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - ASSENZA DI PROFILI DIVERSI O ULTERIORI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, vietando agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice, riprodurrebbe la norma di cui al medesimo art. 195, comma 4, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 24 del 1992. Non risultano, infatti, profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati, successivamente alle ordinanze di rimessione, anche in relazione ad altri parametri costituzionali, relativamente ad analoghe questioni, sollevate sulla base di argomentazioni che traevano anch'esse spunto dalla sentenza n. 24 del 1992, e dichiarate non fondate e manifestamente infondate.
– Per la non fondatezza di analoga questione, rinvio alla sentenza n. 32/2002.
– Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, rinvio alle ordinanze n. 292, n. 293 e 325/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, vietando agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice, riprodurrebbe la norma di cui al medesimo art. 195, comma 4, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 24 del 1992. Non risultano, infatti, profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati, successivamente alle ordinanze di rimessione, anche in relazione ad altri parametri costituzionali, relativamente ad analoghe questioni, sollevate sulla base di argomentazioni che traevano anch'esse spunto dalla sentenza n. 24 del 1992, e dichiarate non fondate e manifestamente infondate.
– Per la non fondatezza di analoga questione, rinvio alla sentenza n. 32/2002.
– Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, rinvio alle ordinanze n. 292, n. 293 e 325/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 195
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte