Ordinanza 490/2002 (ECLI:IT:COST:2002:490)
Massima numero 27420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE - GIUDICE CHE ABBIA PRONUNCIATO O CONCORSO A PRONUNCIARE SENTENZE NEI CONFRONTI DI UN IMPUTATO CONCORRENTE NEL MEDESIMO FATTO - INCOMPATIBILITÀ ALLA FUNZIONE DI GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, CON IL DIRITTO DI DIFESA E CON I PRINCIPÎ DI IMPARZIALITÀ E TERZIETÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di incompatibilità, quella in cui il giudice dell'udienza preliminare abbia già pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo reato. Nella situazione di concorso di più persone nel reato, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro – come costantemente affermato dalla Corte – una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti ed oggetto di autonome valutazioni, salva l'ipotesi estrema – presa in esame dalla sentenza n. 371 del 1996 – in cui la posizione del concorrente nel medesimo reato, già oggetto di precedente valutazione, costituisca "elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti". Non versandosi in questa peculiare situazione, non vi è motivo di discostarsi dal costante indirizzo secondo cui se il pregiudizio per l'imparzialità del giudice deriva da attività compiute in un procedimento diverso, a carico di altri soggetti, il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

– Sull'udienza preliminare divenuta «un momento di "giudizio"», richiamate le sentenze n. 335/2002 e n. 224/2001.

– Sugli istituti dell'astensione e della ricusazione come attuativi del principio del giusto processo, citate le sentenze n. 283 e n. 113/2000; l'ordinanza n. 441/2001; le sentenze n. 306, n. 307 e n. 308/1997.

– Sul diverso ambito di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, parimenti ordinati, rispettivamente all'interno del medesimo procedimento e in procedimenti diversi, alla piena tutela del giusto processo, rinvio, da ultimo, all' ordinanza n. 367/2002, relativa a situazione di fatto simile.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte