Ordinanza 491/2002 (ECLI:IT:COST:2002:491)
Massima numero 27422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - REATI A CITAZIONE DIRETTA - FORMULAZIONE DELLA IMPUTAZIONE, IN CASO DI RIGETTO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DELLE INDAGINI PRELIMINARI) - MANCANZA DEL PREVIO INVIO ALL’INDAGATO DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL VALIDO ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E CON IL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ OGGETTO DI ESAME - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - REATI A CITAZIONE DIRETTA - FORMULAZIONE DELLA IMPUTAZIONE, IN CASO DI RIGETTO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DELLE INDAGINI PRELIMINARI) - MANCANZA DEL PREVIO INVIO ALL’INDAGATO DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL VALIDO ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E CON IL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ OGGETTO DI ESAME - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta – in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari e non accolta dal giudice –, il pubblico ministero, a seguito della richiesta di formulazione della imputazione, debba provvedere a tale adempimento senza il previo invio all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis del codice di procedura penale, per l’avvenuta scadenza del termine delle stesse. A differenza, infatti, di quanto erroneamente presupposto dal giudice 'a quo', la lettera della legge è chiara nell’affermare – come già osservato nell'ordinanza n. 460 del 2002 relativamente ad identica questione sollevata dal medesimo giudice e dichiarata manifestamente infondata – che l’avviso di cui all’art. 415-bis del codice di rito deve essere notificato all’indagato soltanto nell’ipotesi in cui il pubblico ministero non debba “formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411”; l’esigenza di assicurare una fase di “contraddittorio” in ordine alla completezza delle indagini – cui è preordinato l’avviso in questione – in tanto si giustifica, infatti, in quanto “il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell’azione penale”, trovando, invece, il contraddittorio – nella diversa ipotesi di esercizio dell’azione penale conseguente all’ordine di formulare l’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta – necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice, in quel caso, è tenuto a fissare.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta – in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari e non accolta dal giudice –, il pubblico ministero, a seguito della richiesta di formulazione della imputazione, debba provvedere a tale adempimento senza il previo invio all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis del codice di procedura penale, per l’avvenuta scadenza del termine delle stesse. A differenza, infatti, di quanto erroneamente presupposto dal giudice 'a quo', la lettera della legge è chiara nell’affermare – come già osservato nell'ordinanza n. 460 del 2002 relativamente ad identica questione sollevata dal medesimo giudice e dichiarata manifestamente infondata – che l’avviso di cui all’art. 415-bis del codice di rito deve essere notificato all’indagato soltanto nell’ipotesi in cui il pubblico ministero non debba “formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411”; l’esigenza di assicurare una fase di “contraddittorio” in ordine alla completezza delle indagini – cui è preordinato l’avviso in questione – in tanto si giustifica, infatti, in quanto “il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell’azione penale”, trovando, invece, il contraddittorio – nella diversa ipotesi di esercizio dell’azione penale conseguente all’ordine di formulare l’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta – necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice, in quel caso, è tenuto a fissare.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 409
co. 5
codice di procedura penale
n.
art. 415
co.
codice di procedura penale
n.
art. 552
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte