Ordinanza 492/2002 (ECLI:IT:COST:2002:492)
Massima numero 27423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI ACCESSORIE - CONFISCA DEL VEICOLO, INDIPENDENTEMENTE DALL’INTERVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PRINCIPALE - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale. Il giudice 'a quo' non può, infatti, nell'ordinanza di rimessione – a pena della assoluta carenza di motivazione di questa – limitarsi, come nel caso, a rinviare 'per relationem' al contenuto di un atto della parte privata senza esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame.

– Sul costante indirizzo relativo alla necessità che l'ordinanza di rimessione contenga tutti gli elementi che consentano di apprezzare la rilevanza della questione sollevata e la non manifesta infondatezza della censura mossa, si rinvia, tra le molte, alle ordinanze n. 8/2002; n. 556, n. 425, n. 279, n. 173/2000.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 93  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte