Sentenza 493/2002 (ECLI:IT:COST:2002:493)
Massima numero 27424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 28/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
FALLIMENTO - CHIUSURA - DECRETO DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IRRECLAMABILITÀ DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO - IRRAZIONALE DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO (RISPETTO A QUELLO RISERVATO A CHI SI OPPONGA AL DECRETO DI CHIUSURA), CON INCIDENZA SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
FALLIMENTO - CHIUSURA - DECRETO DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IRRECLAMABILITÀ DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO - IRRAZIONALE DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO (RISPETTO A QUELLO RISERVATO A CHI SI OPPONGA AL DECRETO DI CHIUSURA), CON INCIDENZA SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento. Il diniego dell'esperibilità del reclamo si risolve, per chi abbia visto respingere la sua istanza di chiusura, in un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato a chi si opponga al decreto di chiusura. Non essendo i relativi interessi qualitativamente diversi, l'irreclamabilità del decreto di rigetto dell'istanza viola sia l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionalità del diverso trattamento riservato a situazioni soggettive speculari ma meritevoli di paritaria considerazione (così come, invece, previsto nell'omologa disciplina dell'amministrazione straordinaria), sia l'art. 24 della Costituzione, per la compressione degli strumenti di tutela giurisdizionale delle ragioni di chi ha interesse alla chiusura del fallimento.
– Sul principio della non equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che l'abbia respinta e reclamabilità ad altro giudice, richiamata la sentenza n. 253/1994, che lo enuncia a proposito del reclamo cautelare.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento. Il diniego dell'esperibilità del reclamo si risolve, per chi abbia visto respingere la sua istanza di chiusura, in un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato a chi si opponga al decreto di chiusura. Non essendo i relativi interessi qualitativamente diversi, l'irreclamabilità del decreto di rigetto dell'istanza viola sia l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionalità del diverso trattamento riservato a situazioni soggettive speculari ma meritevoli di paritaria considerazione (così come, invece, previsto nell'omologa disciplina dell'amministrazione straordinaria), sia l'art. 24 della Costituzione, per la compressione degli strumenti di tutela giurisdizionale delle ragioni di chi ha interesse alla chiusura del fallimento.
– Sul principio della non equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che l'abbia respinta e reclamabilità ad altro giudice, richiamata la sentenza n. 253/1994, che lo enuncia a proposito del reclamo cautelare.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/04/1942
n. 267
art. 119
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte