Sentenza 494/2002 (ECLI:IT:COST:2002:494)
Massima numero 27421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 28/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
FILIAZIONE NATURALE - FIGLI INCESTUOSI - ESCLUSIONE DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ NATURALI E DELLE RELATIVE INDAGINI, NEI CASI IN CUI È VIETATO IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI INCESTUOSI - IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE, IN CONTRASTO CON IL DIVIETO DI DIFFERENZIAZIONI BASATE SU CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI E CON I DOVERI DEI GENITORI AL MANTENIMENTO, ALL’ISTRUZIONE E ALL’EDUCAZIONE DEI PROPRI FIGLI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
FILIAZIONE NATURALE - FIGLI INCESTUOSI - ESCLUSIONE DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ NATURALI E DELLE RELATIVE INDAGINI, NEI CASI IN CUI È VIETATO IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI INCESTUOSI - IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE, IN CONTRASTO CON IL DIVIETO DI DIFFERENZIAZIONI BASATE SU CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI E CON I DOVERI DEI GENITORI AL MANTENIMENTO, ALL’ISTRUZIONE E ALL’EDUCAZIONE DEI PROPRI FIGLI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Infatti la 'capitis deminutio' perpetua e irrimediabile imposta ai cosiddetti figli incestuosi come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituisce una evidente violazione del diritto a uno 'status filiationis' e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali.
- Sul principio, valido rispetto a ogni genere di prole, sancito dall'art. 30, primo comma, Cost. del dovere "naturale" che grava sui genitori al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, v. citata sentenza n. 166/1998.
- Sul diritto al riconoscimento formale di un proprio 'status filiationis', come elemento costitutivo dell'identità personale, v. citata sentenza n. 120/2001.
- Sul diritto di azione, esperibile nell'esclusivo interesse del figlio, v. citata sentenza n. 341/1990.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Infatti la 'capitis deminutio' perpetua e irrimediabile imposta ai cosiddetti figli incestuosi come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituisce una evidente violazione del diritto a uno 'status filiationis' e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali.
- Sul principio, valido rispetto a ogni genere di prole, sancito dall'art. 30, primo comma, Cost. del dovere "naturale" che grava sui genitori al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, v. citata sentenza n. 166/1998.
- Sul diritto al riconoscimento formale di un proprio 'status filiationis', come elemento costitutivo dell'identità personale, v. citata sentenza n. 120/2001.
- Sul diritto di azione, esperibile nell'esclusivo interesse del figlio, v. citata sentenza n. 341/1990.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 278
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte