Sentenza 495/2002 (ECLI:IT:COST:2002:495)
Massima numero 27425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 28/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
MATERNITÀ E MINORI - PROTEZIONE - INDENNITÀ DI MATERNITÀ SPETTANTE ALLE LAVORATRICI AUTONOME, NELL’IPOTESI DI PARTO PREMATURO - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO, CON QUELLO DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLA TUTELA DEI MINORI - NECESSARIA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE, ALLA LUCE DELLA 'RATIO' DELLA PRECEDENTE DECISIONE SU ANALOGA QUESTIONE RIGUARDANTE LE LAVORATRICI IN AGRICOLTURA (COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE E MEZZADRE) - SPETTANZA DELL’INDENNITÀ PER LA DURATA COMPLESSIVA DI MESI CINQUE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma censurata, come modificata dall'art. 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità emanato con il decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa per tutte le categorie di lavoratrici autonome, senza più alcun riferimento alla data presunta del parto, sicché essa può e deve essere interpretata nel senso, conforme a Costituzione, che l'indennità, anche nell'ipotesi di parto prematuro, spetta in ogni caso per la durata complessiva di cinque mesi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui limiterebbe la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consentirebbe loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto.

- Analoga questione di legittimità costituzionale, riguardante il trattamento di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, è stata decisa con la sentenza, citata, n. 197/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/1987  n. 546  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte