Ordinanza 499/2002 (ECLI:IT:COST:2002:499)
Massima numero 27444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 28/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
IMPOSTE E TASSE - CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA - SOGGETTI CERTIFICATORI - ABILITAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE PROFESSIONALI (ISCRITTI NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI CONSULENTI DEL LAVORO, CON CINQUE ANNI DI PROFESSIONE) - ESCLUSIONE DI ALTRI PROFESSIONISTI - PROSPETTATA LIMITAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA, CON LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, NONCHÉ ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, sollevata, in riferimento agli artt. 35, 76, 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce solo a determinate categorie di professionisti la legittimazione ad effettuare la certificazione tributaria. Infatti manca nella ordinanza di rimessione qualsiasi specifico riferimento ai profili di rilevanza della questione nella concreta fattispecie all'esame del giudice 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  09/07/1997  n. 241  art. 36  co. 1

decreto legislativo  28/12/1998  n. 490  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1996  n. 662  art. 3    co. 134