Ordinanza 500/2002 (ECLI:IT:COST:2002:500)
Massima numero 27445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 28/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA TESTIMONIALE - MANCATA COMPARIZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DEL TESTIMONE INTIMATO - CONDANNA A PENA PECUNIARIA - PROSPETTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, RISPETTO AL TESTE NON COMPARSO NEL PROCESSO PENALE, NONCHÉ CONTRARIETÀ AL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA TESTIMONIALE - MANCATA COMPARIZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DEL TESTIMONE INTIMATO - CONDANNA A PENA PECUNIARIA - PROSPETTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, RISPETTO AL TESTE NON COMPARSO NEL PROCESSO PENALE, NONCHÉ CONTRARIETÀ AL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede per il testimone non comparso senza un giustificato motivo la condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila. Infatti, a) la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore; b) il sistema processuale civile e quello penale sono fra loro autonomi e non sono comparabili; c) l'esiguità della sanzione pecuniaria non è suscettibile di arrecare un ritardo al processo e dunque di ledere il principio della ragionevole durata del processo.
- Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con la citata ordinanza n. 30/2000.
- Sulla non comparabilità del sistema processuale civile e quello penale ai fini della violazione del principio di eguaglianza, v. citata sentenza n. 78/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede per il testimone non comparso senza un giustificato motivo la condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila. Infatti, a) la determinazione della misura delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislatore; b) il sistema processuale civile e quello penale sono fra loro autonomi e non sono comparabili; c) l'esiguità della sanzione pecuniaria non è suscettibile di arrecare un ritardo al processo e dunque di ledere il principio della ragionevole durata del processo.
- Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con la citata ordinanza n. 30/2000.
- Sulla non comparabilità del sistema processuale civile e quello penale ai fini della violazione del principio di eguaglianza, v. citata sentenza n. 78/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 255
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte