Ordinanza 501/2002 (ECLI:IT:COST:2002:501)
Massima numero 27446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 28/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SANZIONI AMMINISTRATIVE - SANZIONI PECUNIARIE (NELLA SPECIE, PER OMESSA REGISTRAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI) - APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO DEL FATTO - MANCATA PREVISIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA LEGGE POSTERIORE PIÙ FAVOREVOLE ALL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, RISPETTO AD ALTRI SISTEMI SANZIONATORI (IN PARTICOLARE, TRIBUTARIO E VALUTARIO OLTRECHÉ PENALE) - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - MANCANZA DI ARGOMENTI NUOVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - SANZIONI PECUNIARIE (NELLA SPECIE, PER OMESSA REGISTRAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI) - APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO DEL FATTO - MANCATA PREVISIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA LEGGE POSTERIORE PIÙ FAVOREVOLE ALL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE - PROSPETTATA, IRRAGIONEVOLE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, RISPETTO AD ALTRI SISTEMI SANZIONATORI (IN PARTICOLARE, TRIBUTARIO E VALUTARIO OLTRECHÉ PENALE) - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - MANCANZA DI ARGOMENTI NUOVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative [pecuniarie] diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento. Infatti a) nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, in mancanza di un vincolo costituzionale per il legislatore, appartiene alla discrezionalità di quest'ultimo la valutazione circa l'adozione di criteri di maggiore o minor rigore e non vi è obbligo di estensione delle scelte legislative effettuate in determinate materie ad altre e diverse materie, né, per altro aspetto, sussiste violazione del principio di uguaglianza in dipendenza del tempo, poiché il diverso trattamento costituisce la conseguenza del principio di stretta legalità; b) sono evocati in modo assertivo i parametri degli artt. 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.
- Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza, citata, n. 140/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative [pecuniarie] diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento. Infatti a) nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, in mancanza di un vincolo costituzionale per il legislatore, appartiene alla discrezionalità di quest'ultimo la valutazione circa l'adozione di criteri di maggiore o minor rigore e non vi è obbligo di estensione delle scelte legislative effettuate in determinate materie ad altre e diverse materie, né, per altro aspetto, sussiste violazione del principio di uguaglianza in dipendenza del tempo, poiché il diverso trattamento costituisce la conseguenza del principio di stretta legalità; b) sono evocati in modo assertivo i parametri degli artt. 24, 25, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.
- Analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza, citata, n. 140/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 1
co.
decreto legislativo
08/11/1997
n. 389
art. 7
co. 13
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte