Ordinanza 503/2002 (ECLI:IT:COST:2002:503)
Massima numero 27405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 28/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione sardegna - Edilizia - Disposizioni regionali - Deroga alla normativa statale vigente - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Atto successivo di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo
Estinzione del processo - per intervenuta rinuncia al ricorso seguita dalla relativa accettazione della controparte - in relazione alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la legge della Regione Sardegna riapprovata il 12 dicembre 2000, impugnata in quanto recante deroga alla normativa statale vigente in materia di edilizia e in particolare in ordine: a) alla «denuncia di inizio di attività», b) alle opere costituenti «pertinenze», c) alle opere «oggettivamente precarie e temporanee».

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  12/12/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1996  n. 662  art. 2    co. 60  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 25