Ordinanza 504/2002 (ECLI:IT:COST:2002:504)
Massima numero 27406
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 28/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Credito (istituti di) - Aziende di credito a carattere regionale - Requisiti di professionalità dei componenti i collegi sindacali - Applicazione della normativa regolamentare dello stato - Ricorso della regione trentino-alto adige - Prospettata lesione dell’autonomia regionale - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo
Estinzione del processo in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige in relazione alla pretesa dello Stato - espressa con note di filiali della Banca d'Italia - di applicare nei confronti di aziende di credito a carattere regionale la normativa regolamentare statale in materia di requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale. Successivamente alla proposizione del ricorso, è, infatti, intervenuta la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, motivata dal riconoscimento da parte dello Stato della competenza legislativa regionale nella materia 'de qua' e dalla promulgazione della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1, che ha dettato i requisiti di professionalità in questione.

Atti oggetto del giudizio

nota della Banca d'Italia  24/06/1999  n.   art.   co. 

nota della Banca d'Italia  24/06/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/03/1977  n. 234  art.   

decreto legislativo  01/09/1993  n. 385  art. 159  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26