Sentenza 505/2002 (ECLI:IT:COST:2002:505)
Massima numero 27448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27447
Titolo
REGIONE VENETO - SMALTIMENTO DI RIFIUTI - RIFIUTI SPECIALI DI PROVENIENZA EXTRAREGIONALE - CONFERIMENTO IN DISCARICHE UBICATE NELLA REGIONE E GIÀ IN SERVIZIO, NEL LIMITE DEL QUINDICI PER CENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA RESIDUA - CONTRASTO CON IL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI OSTACOLANTI LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
REGIONE VENETO - SMALTIMENTO DI RIFIUTI - RIFIUTI SPECIALI DI PROVENIENZA EXTRAREGIONALE - CONFERIMENTO IN DISCARICHE UBICATE NELLA REGIONE E GIÀ IN SERVIZIO, NEL LIMITE DEL QUINDICI PER CENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA RESIDUA - CONTRASTO CON IL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI OSTACOLANTI LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale possono essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data esistente. Infatti l'art. 120 della Costituzione - sia nel testo originario, sia in quello introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - pone alle regioni un divieto assoluto (correlato ai beni in quanto tali e non soltanto ad una loro quantità) di adottare provvedimenti ostacolanti la libera circolazione delle cose.
- In tema di limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, v. in relazione ai rifiuti speciali pericolosi citata sentenza n. 281/2000, ai rifiuti speciali non pericolosi citata sentenza n. 335/2001.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale possono essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data esistente. Infatti l'art. 120 della Costituzione - sia nel testo originario, sia in quello introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - pone alle regioni un divieto assoluto (correlato ai beni in quanto tali e non soltanto ad una loro quantità) di adottare provvedimenti ostacolanti la libera circolazione delle cose.
- In tema di limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, v. in relazione ai rifiuti speciali pericolosi citata sentenza n. 281/2000, ai rifiuti speciali non pericolosi citata sentenza n. 335/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
21/01/2000
n. 3
art. 33
co. 3
legge della Regione Veneto
21/01/2000
n. 3
art. 33
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art.
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte