Sentenza 506/2002 (ECLI:IT:COST:2002:506)
Massima numero 27466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITÀ - PENSIONI EROGATE DALL’INPS - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA DELLA SOLA PARTE NECESSARIA PER LE ESIGENZE DI VITA E PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO DELLA RESIDUA PARTE - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CREDITORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITÀ - PENSIONI EROGATE DALL’INPS - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA DELLA SOLA PARTE NECESSARIA PER LE ESIGENZE DI VITA E PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO DELLA RESIDUA PARTE - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CREDITORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Infatti il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - a che il pensionato goda di un trattamento «adeguato alle esigenze di vita» può, ed anzi deve, comportare anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione; ma tale compressione non può essere totale ed indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi.
- Per una disamina dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di pignorabilità delle pensioni, v. citate sentenze n. 18/1960, n. 1041/1988, n. 100/1974, n. 105/1977, n. 155/1987, n. 214/1972, n. 209/1984, n. 572/1989, n. 468/2002, n. 55/1991, n. 156/1991, n. 361/1996, n. 99/1993.
- Con riguardo alle retribuzioni, v. citate sentenza n. 88/1963, ordinanze n. 131/1967, n. 37/1970, n. 189/1973, sentenze n. 49/1976, n. 105/1977, n. 37/1985, n. 337/1985, n. 89/1987, n. 878/1988, n. 101/1974, n. 72/1996, n. 20/1968, n. 38/1970, n. 102/1974, n. 209/1975, ordinanze n. 12/1977, n. 260/1987, n. 491/1987, n. 434/1997.
- In tema di art. 38, secondo comma, Cost., e di bilanciamento dello stesso con altri interessi, v. citate sentenza n. 22/1969, ordinanza 342/2002, sentenze n. 20/1968 e n. 38/1970.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Infatti il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - a che il pensionato goda di un trattamento «adeguato alle esigenze di vita» può, ed anzi deve, comportare anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione; ma tale compressione non può essere totale ed indiscriminata, bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi.
- Per una disamina dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di pignorabilità delle pensioni, v. citate sentenze n. 18/1960, n. 1041/1988, n. 100/1974, n. 105/1977, n. 155/1987, n. 214/1972, n. 209/1984, n. 572/1989, n. 468/2002, n. 55/1991, n. 156/1991, n. 361/1996, n. 99/1993.
- Con riguardo alle retribuzioni, v. citate sentenza n. 88/1963, ordinanze n. 131/1967, n. 37/1970, n. 189/1973, sentenze n. 49/1976, n. 105/1977, n. 37/1985, n. 337/1985, n. 89/1987, n. 878/1988, n. 101/1974, n. 72/1996, n. 20/1968, n. 38/1970, n. 102/1974, n. 209/1975, ordinanze n. 12/1977, n. 260/1987, n. 491/1987, n. 434/1997.
- In tema di art. 38, secondo comma, Cost., e di bilanciamento dello stesso con altri interessi, v. citate sentenza n. 22/1969, ordinanza 342/2002, sentenze n. 20/1968 e n. 38/1970.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
04/10/1935
n. 1827
art. 128
co.
legge
06/04/1936
n. 1155
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte