Sentenza 506/2002 (ECLI:IT:COST:2002:506)
Massima numero 27467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27466  27468


Titolo
IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI E INDENNITÀ - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA DELLA SOLA PARTE NECESSARIA PER LE ESIGENZE DI VITA E PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO DELLA RESIDUA PARTE - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CREDITORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA', CONSEQUENZIALE (EX ART. 27 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87).

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi in via conseguenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - gli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (vedi massima A).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  05/01/1950  n. 180  art. 1  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  05/01/1950  n. 180  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte