Sentenza 506/2002 (ECLI:IT:COST:2002:506)
Massima numero 27467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI E INDENNITÀ - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA DELLA SOLA PARTE NECESSARIA PER LE ESIGENZE DI VITA E PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO DELLA RESIDUA PARTE - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CREDITORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA', CONSEQUENZIALE (EX ART. 27 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87).
IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI E INDENNITÀ - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA DELLA SOLA PARTE NECESSARIA PER LE ESIGENZE DI VITA E PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO DELLA RESIDUA PARTE - MANCATA PREVISIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CREDITORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA', CONSEQUENZIALE (EX ART. 27 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87).
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi in via conseguenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - gli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (vedi massima A).
Sono costituzionalmente illegittimi in via conseguenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - gli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte (vedi massima A).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
05/01/1950
n. 180
art. 1
co.
decreto del Presidente della Repubblica
05/01/1950
n. 180
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte