Sentenza 506/2002 (ECLI:IT:COST:2002:506)
Massima numero 27468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITÀ - IMPIGNORABILITÀ NEI LIMITI DI UN QUINTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITÀ - IMPIGNORABILITÀ NEI LIMITI DI UN QUINTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude - in relazione all'art. 545, quarto comma, cod. prov. civ. - la pignorabilità nei limiti di un quinto della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli inerenti all'INPS e da quelli di natura alimentare. Infatti, con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato può assoggettare a pignoramento un quinto dell'intero ammontare della pensione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude - in relazione all'art. 545, quarto comma, cod. prov. civ. - la pignorabilità nei limiti di un quinto della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli inerenti all'INPS e da quelli di natura alimentare. Infatti, con tale norma, il legislatore non altro ha fatto che prevedere limiti e modalità attraverso le quali un creditore qualificato può assoggettare a pignoramento un quinto dell'intero ammontare della pensione.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/04/1969
n. 153
art. 69
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte