Sentenza 507/2002 (ECLI:IT:COST:2002:507)
Massima numero 27427
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27426
Titolo
Regioni in genere - Urbanistica - Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - Disciplina ministeriale - Ricorso della regione veneto per conflitto di attribuzione - Lamentata invasione delle attribuzioni regionali nella materia urbanistica e in quella della difesa del suolo e dell’assetto del territorio - Inidoneità dell’atto impugnato a ledere le competenze rivendicate dalla ricorrente - Inammissibilità del ricorso.
Regioni in genere - Urbanistica - Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - Disciplina ministeriale - Ricorso della regione veneto per conflitto di attribuzione - Lamentata invasione delle attribuzioni regionali nella materia urbanistica e in quella della difesa del suolo e dell’assetto del territorio - Inidoneità dell’atto impugnato a ledere le competenze rivendicate dalla ricorrente - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 concernente la promozione di programmi innovativi in ambito urbano ovvero di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio. Infatti - contrariamente all'assunto della ricorrente, sulla non pertinenza dei programmi in questione con compiti di rilievo nazionale e sul difetto in essi del carattere della innovatività, risolvendosi, quindi, in normali interventi sul territorio rientranti nelle competenze regionali - il decreto impugnato, per il suo contenuto, è al contrario privo di qualsiasi attitudine lesiva delle rivendicate competenze regionali in materia urbanistica. D'altro canto, se l'interesse che lo sostiene consiste soprattutto nell'acquisizione alle Regioni di risorse finanziarie, conseguente all'eventuale annullamento del decreto, è evidente la inconsistenza del ricorso, essendo esso basato su una erronea rappresentazione della disciplina finanziaria della materia.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 concernente la promozione di programmi innovativi in ambito urbano ovvero di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio. Infatti - contrariamente all'assunto della ricorrente, sulla non pertinenza dei programmi in questione con compiti di rilievo nazionale e sul difetto in essi del carattere della innovatività, risolvendosi, quindi, in normali interventi sul territorio rientranti nelle competenze regionali - il decreto impugnato, per il suo contenuto, è al contrario privo di qualsiasi attitudine lesiva delle rivendicate competenze regionali in materia urbanistica. D'altro canto, se l'interesse che lo sostiene consiste soprattutto nell'acquisizione alle Regioni di risorse finanziarie, conseguente all'eventuale annullamento del decreto, è evidente la inconsistenza del ricorso, essendo esso basato su una erronea rappresentazione della disciplina finanziaria della materia.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Ministro dei lavori pubblici
08/10/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 1
legge 15/03/1997
n. 59
art. 2
legge 15/03/1997
n. 59
art. 3
legge 15/03/1997
n. 59
art. 4
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 1
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 52
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 54
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 98
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 79
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 80
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 81 e seguenti