Sentenza 508/2002 (ECLI:IT:COST:2002:508)
Massima numero 27428
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di salerno - Accoglimento - Lesione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente - Annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di salerno - Accoglimento - Lesione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente - Annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Testo
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Salerno il procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in questo senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 2000, la quale, in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Infatti le dichiarazioni del deputato ritenute diffamatorie rese nel corso di una trasmissione televisiva, all'origine della controversia costituzionale, non possono essere coperte dalla immunità prevista dalla norma costituzionale, la quale è, invero, riferibile - secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato - a quelle esternazioni che, ancorché rese al di fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare; costituiscano cioè espressione della sua funzione o ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno. Né, ad ammettere il carattere divulgativo di pregresse attività parlamentari, può valere in questo caso la documentazione offerta (dalla difesa della Camera dei deputati) e, in particolare, l'atto parlamentare di denuncia di un fatto diverso, pur se riferito alla medesima persona fatta oggetto delle dichiarazioni contestate.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 310/2001.
- Sullo specifico orientamento finalistico dell'immunità di cui all'art. 68 Cost., volto ad impedire la sua trasformazione in privilegio personale, richiamo alla sentenza n. 379/1996.
- Sul sindacato della Corte, in relazione alla garanzia dell'art. 68, primo comma, Cost., rinvio alla sentenza n. 11/2000.
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Salerno il procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in questo senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 luglio 2000, la quale, in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Infatti le dichiarazioni del deputato ritenute diffamatorie rese nel corso di una trasmissione televisiva, all'origine della controversia costituzionale, non possono essere coperte dalla immunità prevista dalla norma costituzionale, la quale è, invero, riferibile - secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato - a quelle esternazioni che, ancorché rese al di fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare; costituiscano cioè espressione della sua funzione o ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno. Né, ad ammettere il carattere divulgativo di pregresse attività parlamentari, può valere in questo caso la documentazione offerta (dalla difesa della Camera dei deputati) e, in particolare, l'atto parlamentare di denuncia di un fatto diverso, pur se riferito alla medesima persona fatta oggetto delle dichiarazioni contestate.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 310/2001.
- Sullo specifico orientamento finalistico dell'immunità di cui all'art. 68 Cost., volto ad impedire la sua trasformazione in privilegio personale, richiamo alla sentenza n. 379/1996.
- Sul sindacato della Corte, in relazione alla garanzia dell'art. 68, primo comma, Cost., rinvio alla sentenza n. 11/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
05/07/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte