Sentenza 511/2002 (ECLI:IT:COST:2002:511)
Massima numero 27433
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27434
Titolo
Ricorso regionale - Eccepita inammissibilità, per ritenuta acquiescenza a manifestazioni della competenza statale nella materia oggetto del giudizio - Reiezione.
Ricorso regionale - Eccepita inammissibilità, per ritenuta acquiescenza a manifestazioni della competenza statale nella materia oggetto del giudizio - Reiezione.
Testo
Nei giudizi per conflitto di attribuzione non trova applicazione l'istituto dell'acquiescenza. Sicché non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso promosso contro lo Stato dalla Regione Liguria - in relazione al provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione concernente la concessione per la realizzazione e gestione del porto turistico di Lavagna -, basata sulla mancata contestazione, da parte della Regione, in precedenti e successive occasioni, della competenza statale in tema di porti turistici.
- Sul principio, richiamo alle sentenze n. 191/1994 e n. 389/1995.
Nei giudizi per conflitto di attribuzione non trova applicazione l'istituto dell'acquiescenza. Sicché non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso promosso contro lo Stato dalla Regione Liguria - in relazione al provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione concernente la concessione per la realizzazione e gestione del porto turistico di Lavagna -, basata sulla mancata contestazione, da parte della Regione, in precedenti e successive occasioni, della competenza statale in tema di porti turistici.
- Sul principio, richiamo alle sentenze n. 191/1994 e n. 389/1995.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte