Sentenza 163/2022 (ECLI:IT:COST:2022:163)
Massima numero 45022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  09/06/2022;  Decisione del  09/06/2022
Deposito del 30/06/2022; Pubblicazione in G. U. 06/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  45021  45023


Titolo
Reati e pene - In genere - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Natura di sanzione penale - Esclusione - Lavoro di pubblica utilità - Natura - Pena sostitutiva, con funzione anche "premiale". (Classif. 210001).

Testo

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, pur manifestando una innegabile connotazione sanzionatoria, non è una sanzione penale in senso proprio. (Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 91/2018 - mass. 40073).


Il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada è una pena sostitutiva, seppur svolga anche una funzione "premiale", in quanto il suo positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a metà della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo. (Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 198/2015; O. 43/2013).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte