Sentenza 511/2002 (ECLI:IT:COST:2002:511)
Massima numero 27434
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27433
Titolo
Demanio e patrimonio dello stato - Demanio marittimo - Concessione per la realizzazione e gestione del porto turistico di lavagna - Subingresso nella concessione della s.p.a. porto di lavagna - Autorizzazione ministeriale - Ricorso della regione liguria - Fondatezza - Conferimento di funzioni per la concessione di beni demaniali alle regioni - Violazione delle attribuzioni della regione liguria - Annullamento conseguente dell’atto impugnato.
Demanio e patrimonio dello stato - Demanio marittimo - Concessione per la realizzazione e gestione del porto turistico di lavagna - Subingresso nella concessione della s.p.a. porto di lavagna - Autorizzazione ministeriale - Ricorso della regione liguria - Fondatezza - Conferimento di funzioni per la concessione di beni demaniali alle regioni - Violazione delle attribuzioni della regione liguria - Annullamento conseguente dell’atto impugnato.
Testo
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, autorizzare il subingresso della s.p.a. Porto di Lavagna nella concessione per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Lavagna e, conseguentemente, va annullato il provvedimento in tal senso adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - impugnato con ricorso della Regione Liguria - in quanto emanato in violazione delle attribuzioni della Regione medesima. Infatti, dopo l'annullamento parziale - con riguardo cioè al territorio della Regione Liguria - del d.P.C.m. 21 dicembre 1995, la competenza regionale in ordine ai porti turistici non può più ritenersi limitata dalla individuazione, già operata dallo stesso succitato decreto, delle aree sottratte alla delega (e poi al conferimento) di funzioni alla Regione Liguria, dal momento che il porto turistico di Lavagna non fa parte delle aree escluse dalla delega, riferibili cioè alle circoscrizioni di competenza di autorità portuali - ovvero delle autorità costituite nei porti maggiori, di rilevanza economica internazionale o nazionale -, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1998 e che esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le funzioni di concessione dei beni del demanio.
- Con riguardo all'annullamento 'pro parte' del d.P.C.m. 21 dicembre 1995 e alla non operatività nei confronti della Regione Liguria dell'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998, richiamo alle sentenze n. 242/1997 e n. 322/2000.
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti e della navigazione, autorizzare il subingresso della s.p.a. Porto di Lavagna nella concessione per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Lavagna e, conseguentemente, va annullato il provvedimento in tal senso adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - impugnato con ricorso della Regione Liguria - in quanto emanato in violazione delle attribuzioni della Regione medesima. Infatti, dopo l'annullamento parziale - con riguardo cioè al territorio della Regione Liguria - del d.P.C.m. 21 dicembre 1995, la competenza regionale in ordine ai porti turistici non può più ritenersi limitata dalla individuazione, già operata dallo stesso succitato decreto, delle aree sottratte alla delega (e poi al conferimento) di funzioni alla Regione Liguria, dal momento che il porto turistico di Lavagna non fa parte delle aree escluse dalla delega, riferibili cioè alle circoscrizioni di competenza di autorità portuali - ovvero delle autorità costituite nei porti maggiori, di rilevanza economica internazionale o nazionale -, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1998 e che esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, le funzioni di concessione dei beni del demanio.
- Con riguardo all'annullamento 'pro parte' del d.P.C.m. 21 dicembre 1995 e alla non operatività nei confronti della Regione Liguria dell'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998, richiamo alle sentenze n. 242/1997 e n. 322/2000.
Atti oggetto del giudizio
provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 59
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 105
co. 2 lettera l)