Sentenza 512/2002 (ECLI:IT:COST:2002:512)
Massima numero 27469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
LIBERTÀ PERSONALE - PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - DIVIETO DI ACCESSO A COMPETIZIONI SPORTIVE - OBBLIGO DI COMPARIZIONE PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA - LAMENTATA MANCANZA DELLA POSSIBILITÀ DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ E URGENZA ALL’ADOZIONE DELLA MISURA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, irrogato al soggetto cui sia stato vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive medesime, è atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto obbligato secondo una autonoma valutazione del questore, sicché esso rientra a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione, sia per quanto concerne l'obbligo di motivazione dell'autorità amministrativa (sul piano della necessità ed urgenza e sul piano dell'adeguatezza del contenuto) sia per quanto concerne la verifica delle richieste condizioni da parte dell'autorità giudiziaria in sede di convalida. Non é, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevata, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione sull'erroneo assunto che l'adozione della misura di comparizione non sia subordinata alla verifica della sussistenza eccezionale necessità ed urgenza.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/12/1989  n. 401  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 3

Altri parametri e norme interposte