Sentenza 513/2002 (ECLI:IT:COST:2002:513)
Massima numero 27470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ - EMISSIONE DELL’ATTO DI CITAZIONE - ISTANZA DI PROROGA - NOTIFICA AL PRESUNTO RESPONSABILE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ - EMISSIONE DELL’ATTO DI CITAZIONE - ISTANZA DI PROROGA - NOTIFICA AL PRESUNTO RESPONSABILE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, il giudice è investito della causa solo con l'atto di citazione, mentre l'attività precedente che va dalla presentazione dell'istanza di proroga da parte del pubblico ministero (diretta all'acquisizione di ulteriori elementi) fino all'autorizzazione o alla mancata autorizzazione della proroga stessa da parte della Sezione, appartiene ad una fase pre-processuale, in relazione alla quale non si rendono necessarie le medesime forme a garanzia del contraddittorio (nella specie notifica) proprie della fase processuale, essendo invece utilizzabili altri strumenti processuali (nella specie reclamo al collegio), non eccedenti il limite della ragionevolezza e non pregiudicanti il diritto di difesa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639 (recte: dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), sollevata, con riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione debba essere notificata al presunto responsabile.
- Sulla natura pre-processuale della fase che precede l'atto di citazione, v. citata sentenza n. 415/1995.
Nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, il giudice è investito della causa solo con l'atto di citazione, mentre l'attività precedente che va dalla presentazione dell'istanza di proroga da parte del pubblico ministero (diretta all'acquisizione di ulteriori elementi) fino all'autorizzazione o alla mancata autorizzazione della proroga stessa da parte della Sezione, appartiene ad una fase pre-processuale, in relazione alla quale non si rendono necessarie le medesime forme a garanzia del contraddittorio (nella specie notifica) proprie della fase processuale, essendo invece utilizzabili altri strumenti processuali (nella specie reclamo al collegio), non eccedenti il limite della ragionevolezza e non pregiudicanti il diritto di difesa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639 (recte: dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), sollevata, con riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione debba essere notificata al presunto responsabile.
- Sulla natura pre-processuale della fase che precede l'atto di citazione, v. citata sentenza n. 415/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
15/11/1993
n. 453
art. 5
co. 1
legge
14/01/1994
n. 19
art.
co.
decreto-legge
23/10/1996
n. 543
art. 1
co. 3
legge
20/12/1996
n. 639
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte