Ordinanza 514/2002 (ECLI:IT:COST:2002:514)
Massima numero 27479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27480
Titolo
MATERNITÀ - TUTELA - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA DELLA GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA, ALLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA INAMMISSIBILE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
MATERNITÀ - TUTELA - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA DELLA GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA, ALLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA INAMMISSIBILE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe al giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne di attuare una condotta in conflitto con il diritto alla vita, senza alcuna possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Infatti il giudice 'a quo' non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla responsabilità della donna, anche se minore di età, e costituendo il provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell'articolato procedimento.
- Sulla medesima questione, v. precedenti citate ordinanze n. 293/1993 e 76/1996.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe al giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne di attuare una condotta in conflitto con il diritto alla vita, senza alcuna possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Infatti il giudice 'a quo' non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla responsabilità della donna, anche se minore di età, e costituendo il provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell'articolato procedimento.
- Sulla medesima questione, v. precedenti citate ordinanze n. 293/1993 e 76/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge
22/05/1978
n. 194
art. 4
co.
legge
22/05/1978
n. 194
art. 5
co.
legge
22/05/1978
n. 194
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte