Ordinanza 514/2002 (ECLI:IT:COST:2002:514)
Massima numero 27480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27479


Titolo
MATERNITÀ - TUTELA - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA DELLA GESTANTE MINORENNE - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - POSSIBILITÀ DI OBIEZIONE DI COSCIENZA DEL PERSONALE SANITARIO, E NON ANCHE DEL GIUDICE TUTELARE - QUESTIONE GIÀ OGGETTO DI ESAME - ASSENZA DI MOTIVI NUOVI O DIVERSI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne, possa sollevare obiezione di coscienza. Infatti, da un lato, la disomogeneità nei differenti stadi della procedura determina la insussistenza della asserita disparità di trattamento rispetto al personale sanitario e, dall'altro, l'adempimento del 'munus' pubblico ha carattere di doverosità, così come la funzione di giudice è indeclinabile e di primaria realizzazione.

- La medesima questione è già stata decisa nel senso della non fondatezza con la sentenza citata n. 196/1987 e della manifesta infondatezza con l'ordinanza citata n. 445/1987.

Atti oggetto del giudizio

legge  22/05/1978  n. 194  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 54

Altri parametri e norme interposte