Ordinanza 515/2002 (ECLI:IT:COST:2002:515)
Massima numero 27482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27481
Titolo
REGIONE TOSCANA - PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE NEI RUOLI REGIONALI DEI DIVULGATORI AGRICOLI - INQUADRAMENTO NELLA SETTIMA (ANZICHÉ NELL’OTTAVA) QUALIFICA FUNZIONALE - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPÎ FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE E DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA IN MATERIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
REGIONE TOSCANA - PERSONALE DIPENDENTE - ASSUNZIONE NEI RUOLI REGIONALI DEI DIVULGATORI AGRICOLI - INQUADRAMENTO NELLA SETTIMA (ANZICHÉ NELL’OTTAVA) QUALIFICA FUNZIONALE - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPÎ FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE E DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA IN MATERIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'inquadramento nei ruoli della regione dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale. Infatti la scelta, disposta dal legislatore regionale nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, non può ritenersi irragionevole, avendo riguardo alle funzioni svolte dalle figure professionali inquadrate nell'ottava qualifica (avvocati e ingegneri), nè può ritenersi imposto, alla luce della normativa comunitaria e statale, un identico inquadramento dei divulgatori agricoli nelle diverse regioni.
- Sull'ampia autonomia già riconosciuta alle regioni in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti sotto il regime del previgente art. 117 della Costituzione, v. citate sentenze n. 278/1983, n. 772/1988, n. 277/1983, n. 10/1980.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'inquadramento nei ruoli della regione dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale. Infatti la scelta, disposta dal legislatore regionale nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, non può ritenersi irragionevole, avendo riguardo alle funzioni svolte dalle figure professionali inquadrate nell'ottava qualifica (avvocati e ingegneri), nè può ritenersi imposto, alla luce della normativa comunitaria e statale, un identico inquadramento dei divulgatori agricoli nelle diverse regioni.
- Sull'ampia autonomia già riconosciuta alle regioni in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti sotto il regime del previgente art. 117 della Costituzione, v. citate sentenze n. 278/1983, n. 772/1988, n. 277/1983, n. 10/1980.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
02/09/1992
n. 44
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte