Ordinanza 517/2002 (ECLI:IT:COST:2002:517)
Massima numero 27460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
UNIVERSITÀ - RICERCATORI UNIVERSITARI - CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI - LEGITTIMAZIONE DEL PERSONALE, ASSUNTO IN RUOLO PER FUNZIONI TECNICHE O SOCIO-SANITARIE, CON TRE ANNI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E CON DIPLOMA DI LAUREA POSSEDUTO ESCLUSIVAMENTE ALL’ATTO DELLA ORIGINARIA ASSUNZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
UNIVERSITÀ - RICERCATORI UNIVERSITARI - CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI - LEGITTIMAZIONE DEL PERSONALE, ASSUNTO IN RUOLO PER FUNZIONI TECNICHE O SOCIO-SANITARIE, CON TRE ANNI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E CON DIPLOMA DI LAUREA POSSEDUTO ESCLUSIVAMENTE ALL’ATTO DELLA ORIGINARIA ASSUNZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui contempla che il personale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, il quale abbia svolto alla data predetta almeno tre anni di attività di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato solo se l’originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non anche se il dipendente, pur in mancanza di quest’ultimo requisito, sia comunque in possesso di tale diploma. Non sussiste, infatti, violazione del principio di eguaglianza, atteso che il previsto requisito – che vale ad individuare un criterio selettivo indiretto per determinare il personale eccezionalmente beneficiario del concorso riservato – non è in sé irragionevole, essendo ben più omogenea, rispetto a quella del ricercatore, la posizione di chi sia entrato nel ruolo del personale universitario superando un concorso per il quale fosse richiesta la laurea rispetto a quella di chi sia invece entrato a seguito di un concorso di minor livello. Neppure è leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché la valorizzazione di pregresse esperienze nell’ambito di quest’ultima non è un valore assoluto, ma giustifica solo circoscritte ed eccezionali deroghe alla regola del concorso pubblico, atteso anche che, nella fattispecie, il concorso riservato – teso a favorire la stabilizzazione del dipendente in quella qualifica la cui tipica attività egli abbia svolto di fatto per un apprezzabile periodo di tempo – non costituisce affatto un obbligo per le università e gli osservatori, ma solo una facoltà. La peculiarità, peraltro, del previsto meccanismo – in base al quale risultano necessarie, da una parte, la previa verifica della sussistente esigenza di attività di ricerca (unitamente a quella didattica) e, d’altra parte, la soppressione di un numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quello dei posti di ricercatore messi a concorso – rende non irragionevole la riserva totale del concorso, perché per candidati esterni non potrebbe certo ricorrere il presupposto della soppressione di un posto attualmente ricoperto di tecnico laureato.
– Sulla conformità all’interesse pubblico, in materia di concorsi, del “fatto che precedenti esperienze non vadano perdute” e sul limite della discrezionalità del legislatore, menzionata la sentenza n. 141/1999; più recentemente, la sentenza n. 373/2002, a proposito di ragionevolezza delle restrizioni per l’accesso ai pubblici concorsi.
– Sulla compatibilità del principio del pubblico concorso con ipotesi di riserve parziali, citate le sentenze n. 141/1999 e n. 234/1994; e con ipotesi, seppur eccezionali, di concorsi interamente riservati, le sentenze n. 228/1997 e n. 477/1995.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui contempla che il personale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, il quale abbia svolto alla data predetta almeno tre anni di attività di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato solo se l’originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non anche se il dipendente, pur in mancanza di quest’ultimo requisito, sia comunque in possesso di tale diploma. Non sussiste, infatti, violazione del principio di eguaglianza, atteso che il previsto requisito – che vale ad individuare un criterio selettivo indiretto per determinare il personale eccezionalmente beneficiario del concorso riservato – non è in sé irragionevole, essendo ben più omogenea, rispetto a quella del ricercatore, la posizione di chi sia entrato nel ruolo del personale universitario superando un concorso per il quale fosse richiesta la laurea rispetto a quella di chi sia invece entrato a seguito di un concorso di minor livello. Neppure è leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché la valorizzazione di pregresse esperienze nell’ambito di quest’ultima non è un valore assoluto, ma giustifica solo circoscritte ed eccezionali deroghe alla regola del concorso pubblico, atteso anche che, nella fattispecie, il concorso riservato – teso a favorire la stabilizzazione del dipendente in quella qualifica la cui tipica attività egli abbia svolto di fatto per un apprezzabile periodo di tempo – non costituisce affatto un obbligo per le università e gli osservatori, ma solo una facoltà. La peculiarità, peraltro, del previsto meccanismo – in base al quale risultano necessarie, da una parte, la previa verifica della sussistente esigenza di attività di ricerca (unitamente a quella didattica) e, d’altra parte, la soppressione di un numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quello dei posti di ricercatore messi a concorso – rende non irragionevole la riserva totale del concorso, perché per candidati esterni non potrebbe certo ricorrere il presupposto della soppressione di un posto attualmente ricoperto di tecnico laureato.
– Sulla conformità all’interesse pubblico, in materia di concorsi, del “fatto che precedenti esperienze non vadano perdute” e sul limite della discrezionalità del legislatore, menzionata la sentenza n. 141/1999; più recentemente, la sentenza n. 373/2002, a proposito di ragionevolezza delle restrizioni per l’accesso ai pubblici concorsi.
– Sulla compatibilità del principio del pubblico concorso con ipotesi di riserve parziali, citate le sentenze n. 141/1999 e n. 234/1994; e con ipotesi, seppur eccezionali, di concorsi interamente riservati, le sentenze n. 228/1997 e n. 477/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/01/1999
n. 4
art. 1
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte