Sentenza 163/2022 (ECLI:IT:COST:2022:163)
Massima numero 45023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
09/06/2022; Decisione del
09/06/2022
Deposito del 30/06/2022; Pubblicazione in G. U. 06/07/2022
Titolo
Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Possibilità che il prefetto ne disponga la riduzione alla metà in caso di esito positivo della messa alla prova - Omessa previsione - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 047002).
Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Possibilità che il prefetto ne disponga la riduzione alla metà in caso di esito positivo della messa alla prova - Omessa previsione - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 047002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione, per esito positivo della messa alla prova, del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), del medesimo d.lgs., il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. Pur considerata la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, la norma censurata dal Giudice di pace di Forlì è manifestamente irragionevole considerato che invece il giudice può operare tale riduzione, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, se dal reato non sia derivato un incidente (art. 186, comma 9-bis, cod. strada). Ciò nonostante, la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto - consistendo entrambe in attività non retribuita in favore della collettività -, il medesimo effetto estintivo del reato e il fatto che la messa alla prova costituisca, peraltro, misura più articolata ed impegnativa dell'altra, comportando anche condotte riparatrici dell'imputato e il suo affidamento al servizio sociale. (Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 76/2019 - mass. 42122; S. 134/2017 - mass. 41295; S. 236/2016 - mass. 39110).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione, per esito positivo della messa alla prova, del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), del medesimo d.lgs., il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. Pur considerata la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, la norma censurata dal Giudice di pace di Forlì è manifestamente irragionevole considerato che invece il giudice può operare tale riduzione, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, se dal reato non sia derivato un incidente (art. 186, comma 9-bis, cod. strada). Ciò nonostante, la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto - consistendo entrambe in attività non retribuita in favore della collettività -, il medesimo effetto estintivo del reato e il fatto che la messa alla prova costituisca, peraltro, misura più articolata ed impegnativa dell'altra, comportando anche condotte riparatrici dell'imputato e il suo affidamento al servizio sociale. (Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 76/2019 - mass. 42122; S. 134/2017 - mass. 41295; S. 236/2016 - mass. 39110).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 224
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte