Ordinanza 519/2002 (ECLI:IT:COST:2002:519)
Massima numero 27462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27463
Titolo
PROCESSO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESTINZIONE DEL PROCESSO, DECORSO IL PERIODO DI UN ANNO DAL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
PROCESSO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESTINZIONE DEL PROCESSO, DECORSO IL PERIODO DI UN ANNO DAL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 307 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l’estinzione del processo qualora esso non venga riassunto entro il termine di un anno. Nei giudizi 'a quibus' non vengono, infatti, in rilievo – come risulta dalle ordinanze di rimessione – né il termine di riassunzione della causa dopo la sua cancellazione dal ruolo né l’estinzione del processo per inattività delle parti, ma esclusivamente la necessità di fissare una nuova udienza a seguito della mancata comparizione delle stesse davanti al giudice.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 307 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l’estinzione del processo qualora esso non venga riassunto entro il termine di un anno. Nei giudizi 'a quibus' non vengono, infatti, in rilievo – come risulta dalle ordinanze di rimessione – né il termine di riassunzione della causa dopo la sua cancellazione dal ruolo né l’estinzione del processo per inattività delle parti, ma esclusivamente la necessità di fissare una nuova udienza a seguito della mancata comparizione delle stesse davanti al giudice.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 307
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte