Ordinanza 519/2002 (ECLI:IT:COST:2002:519)
Massima numero 27462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27463


Titolo
PROCESSO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESTINZIONE DEL PROCESSO, DECORSO IL PERIODO DI UN ANNO DAL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 307 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l’estinzione del processo qualora esso non venga riassunto entro il termine di un anno. Nei giudizi 'a quibus' non vengono, infatti, in rilievo – come risulta dalle ordinanze di rimessione – né il termine di riassunzione della causa dopo la sua cancellazione dal ruolo né l’estinzione del processo per inattività delle parti, ma esclusivamente la necessità di fissare una nuova udienza a seguito della mancata comparizione delle stesse davanti al giudice.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 307  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte