Ordinanza 519/2002 (ECLI:IT:COST:2002:519)
Massima numero 27463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 04/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27462


Titolo
PROCESSO CIVILE - MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI COSTITUITE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESTINZIONE DEL PROCESSO, IN CASO DI MANCATA RIASSUNZIONE NEL TERMINE DI UN ANNO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, se nessuna delle parti compare all’udienza, il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo. E’ stato, infatti, già affermato – nelle ordinanze n. 32 del 2001 e n. 137 del 2002 – che il legislatore, anche dopo l’introduzione in Costituzione del nuovo testo dell’art. 111, continua a disporre di un’ampia discrezionalità in materia processuale e che la durata dei processi deve essere, appunto, “ragionevole” in considerazione delle diverse tutele costituzionali in materia (ordinanze n. 204 e n. 309 del 2001). E’ stato, peraltro, altresì, ripetutamente affermato che doglianze, quali quelle prospettate, che si appuntano su inconvenienti che concernono aspetti organizzativi della giustizia, non toccano profili di legittimità costituzionale (ordinanze n. 7/1997; n. 32 e n. 408/2001).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 181  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 309  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte