Sentenza 520/2002 (ECLI:IT:COST:2002:520)
Massima numero 27465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/11/2002;  Decisione del  21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27464


Titolo
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO DEGLI ATTI - ESCLUSIONE DELL’UTILIZZO DEL SERVIZIO POSTALE - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale. Confermando, infatti, l’esigenza – rilevante anche sul piano costituzionale ed espressa, dallo stesso legislatore, proprio con riferimento al processo tributario – di evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare (così, da ultimo, la sentenza n. 189 del 2000) e considerando in via generale, sulla base di giurisprudenza di legittimità, il deposito degli atti e del fascicolo di parte ai fini della costituzione in giudizio come attività materiale e come formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo – rispetto alla quale ragionevolmente, in mancanza di specifiche esigenze, dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla consegna –, appare del tutto privo di qualsiasi razionale giustificazione assoggettare nel processo tributario il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti ad una unicità di forma consistente nella presentazione 'brevi manu'. L’esclusione dell’utilizzo del servizio postale a questi fini non sarebbe, peraltro, in linea con l’ammissibilità di questo per le comunicazioni e le notifiche specie della parte pubblica, quando l’intero sistema dei processi civili, amministrativi e contabili ammette l’uso di mezzi telematici ed informatici proprio per la costituzione in giudizio e la presentazione di atti e documenti.

– Sulla non conformità a Costituzione di disposizioni legislative “che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione ad esso assegnata”, citata la sentenza n. 113/1963.

– Sulla non conformità a Costituzione di disposizioni legislative che impongano “oneri…o modalità tali da rendere…estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa e lo svolgimento di attività processuale”, menzionate le sentenze n. 63/1977; n. 47/1964 e n. 214/1974.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 22  co. 1

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 22  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte