Sentenza 521/2002 (ECLI:IT:COST:2002:521)
Massima numero 27435
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  21/11/2002;  Decisione del  21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27436  27437


Titolo
Atto introduttivo del giudizio - Eccepita inammissibilità, per mancato deposito della deliberazione parlamentare impugnata - Reiezione.

Testo
Il deposito del ricorso che - secondo costante giurisprudenza - apre la seconda fase del procedimento sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non comporta ulteriori oneri di attività a carico del ricorrente - quale sarebbe il contestuale deposito dell'atto specificamente impugnato (nella specie, della delibera parlamentare di insindacabilità al cui contenuto, del resto, il ricorrente Tribunale si è ampiamente riferito nel proprio ricorso) -; sicché va respinta l'eccezione di inammissibilità motivata da tale mancato adempimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3