Sentenza 521/2002 (ECLI:IT:COST:2002:521)
Massima numero 27435
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
Atto introduttivo del giudizio - Eccepita inammissibilità, per mancato deposito della deliberazione parlamentare impugnata - Reiezione.
Atto introduttivo del giudizio - Eccepita inammissibilità, per mancato deposito della deliberazione parlamentare impugnata - Reiezione.
Testo
Il deposito del ricorso che - secondo costante giurisprudenza - apre la seconda fase del procedimento sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non comporta ulteriori oneri di attività a carico del ricorrente - quale sarebbe il contestuale deposito dell'atto specificamente impugnato (nella specie, della delibera parlamentare di insindacabilità al cui contenuto, del resto, il ricorrente Tribunale si è ampiamente riferito nel proprio ricorso) -; sicché va respinta l'eccezione di inammissibilità motivata da tale mancato adempimento.
Il deposito del ricorso che - secondo costante giurisprudenza - apre la seconda fase del procedimento sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non comporta ulteriori oneri di attività a carico del ricorrente - quale sarebbe il contestuale deposito dell'atto specificamente impugnato (nella specie, della delibera parlamentare di insindacabilità al cui contenuto, del resto, il ricorrente Tribunale si è ampiamente riferito nel proprio ricorso) -; sicché va respinta l'eccezione di inammissibilità motivata da tale mancato adempimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3