Sentenza 521/2002 (ECLI:IT:COST:2002:521)
Massima numero 27436
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
Atto introduttivo del giudizio - Eccepita inammissibilità, per mancata richiesta da parte del ricorrente di una pronuncia validamente formulata - Reiezione.
Atto introduttivo del giudizio - Eccepita inammissibilità, per mancata richiesta da parte del ricorrente di una pronuncia validamente formulata - Reiezione.
Testo
Non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, allorché esso - come nel caso all'esame - affermi espressamente che la Corte «è chiamata a controllare la correttezza sul piano costituzionale della pronunzia di insindacabilità» e chieda che la Corte «annulli la deliberazione (impugnata)».
Non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, allorché esso - come nel caso all'esame - affermi espressamente che la Corte «è chiamata a controllare la correttezza sul piano costituzionale della pronunzia di insindacabilità» e chieda che la Corte «annulli la deliberazione (impugnata)».
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte