Sentenza 521/2002 (ECLI:IT:COST:2002:521)
Massima numero 27437
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  21/11/2002;  Decisione del  21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27435  27436


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese 'extra moenia' da un parlamentare, in un’intervista a un quotidiano - Giudizio civile per risarcimento del danno, nei suoi confronti - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di roma - Fondatezza - Carenza del «nesso funzionale» tra le dichiarazioni contestate e l’esercizio delle funzioni parlamentari, con lesione delle attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

Testo
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Roma il giudizio civile per risarcimento del danno - proposto contro un deputato ed altri per dichiarazioni ritenute diffamatorie - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e va, conseguentemente, annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 2000, la quale ha perciò violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione ed ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, in tal caso, fa difetto il necessario «nesso funzionale» ovvero quella «sostanziale corrispondenza di significato» tra le dichiarazioni rese 'extra moenia' - in particolare, nel corso di un'intervista rilasciata a un organo di stampa - ed opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche; corrispondenza che - secondo l'indirizzo giurisprudenziale più volte affermato - vale a conferire l'insindacabilità garantita dalla norma costituzionale; non essendo idonei ad avvalorare tale corrispondenza di significato precedenti atti, dal contenuto generico, dello stesso deputato nei cui confronti pende il giudizio per risarcimento né tantomeno atti riferibili ad altri membri del Parlamento, a prescindere dal problema della loro utilizzabilità ai fini dell'insindacabilità di opinioni altrui.

- Sul concetto di «nesso funzionale» per l'operatività della garanzia della insindacabilità, rinvio alla sentenza n. 294/2002.

- Sulla dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 250/2001.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  23/05/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte