Sentenza 522/2002 (ECLI:IT:COST:2002:522)
Massima numero 27456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE D’UFFICIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - PRECLUSIONE AL RILASCIO DELLA COPIA DI SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE D’UFFICIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - PRECLUSIONE AL RILASCIO DELLA COPIA DI SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il rimettente non motiva, infatti, in alcun modo la ragione per la quale questa norma, concernente la cosiddetta registrazione d'ufficio, possa – sia pure, eventualmente, in combinato disposto con l'articolo 66 del medesimo decreto – precludere il rilascio della copia della sentenza in forma esecutiva.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il rimettente non motiva, infatti, in alcun modo la ragione per la quale questa norma, concernente la cosiddetta registrazione d'ufficio, possa – sia pure, eventualmente, in combinato disposto con l'articolo 66 del medesimo decreto – precludere il rilascio della copia della sentenza in forma esecutiva.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1986
n. 131
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte