Sentenza 522/2002 (ECLI:IT:COST:2002:522)
Massima numero 27456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  21/11/2002;  Decisione del  21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27455  27457


Titolo
IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE D’UFFICIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - PRECLUSIONE AL RILASCIO DELLA COPIA DI SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il rimettente non motiva, infatti, in alcun modo la ragione per la quale questa norma, concernente la cosiddetta registrazione d'ufficio, possa – sia pure, eventualmente, in combinato disposto con l'articolo 66 del medesimo decreto – precludere il rilascio della copia della sentenza in forma esecutiva.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1986  n. 131  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte