Sentenza 522/2002 (ECLI:IT:COST:2002:522)
Massima numero 27457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
PROCESSO CIVILE - ONERI FISCALI - SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - RILASCIO DELL’ORIGINALE O DELLA COPIA, DA UTILIZZARE PER PROCEDERE ALL’ESECUZIONE FORZATA, SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO - IRRAGIONEVOLE CONDIZIONE, INCIDENTE SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
PROCESSO CIVILE - ONERI FISCALI - SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - RILASCIO DELL’ORIGINALE O DELLA COPIA, DA UTILIZZARE PER PROCEDERE ALL’ESECUZIONE FORZATA, SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO - IRRAGIONEVOLE CONDIZIONE, INCIDENTE SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disciplina di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. L'inadempimento dell'obbligazione tributaria, non precludendo lo svolgimento del processo di cognizione fino all'emanazione della sentenza o di altro provvedimento esecutivo – con l'obbligo, soltanto, per il cancelliere, di comunicare all'ufficio del registro l'esistenza degli atti non registrati – non può, infatti, in modo irragionevolmente diverso nei due tipi di processo e anche in violazione dell'art. 24 della Costituzione, impedire che alla sentenza o al provvedimento esecutivo sia data attuazione mediante l'esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva. Restano assorbiti altri profili di censura.
– In tema di inesistenza di un divieto di "imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo", menzionate le sentenze n. 45/1963, n. 91 e n. 100/1964.
– Sulla distinzione tra oneri "razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio" e oneri, invece, tendenti alla "soddisfazione di interessi del tutto estranei", menzionata la sentenza n. 80/1966, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma che vietava di rilasciare copie di sentenze non ancora registrate, il cui deposito in giudizio condizionasse la procedibilità dell'impugnazione. In termini, ricordata la sentenza n. 333/2001.
– Sull'essere "armonicamente coordinati" l'interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e quello generale della comunità alla riscossione dei tributi, citate le sentenze n. 157/1969 e n. 61/1970.
– Sul non contrasto con la Costituzione di discipline che condizionino "l'esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale all'adempimento del suo dovere di contribuente", salvo il caso dell'azione giudiziaria diretta a contestare la legittimità del tributo, menzionate le sentenze n. 157/1969 e n. 111/1971.
– Sulla fase dell'esecuzione forzata come "diretta a rendere effettiva l'attuazione del procedimento giurisdizionale", menzionata la sentenza n. 321/1998.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disciplina di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. L'inadempimento dell'obbligazione tributaria, non precludendo lo svolgimento del processo di cognizione fino all'emanazione della sentenza o di altro provvedimento esecutivo – con l'obbligo, soltanto, per il cancelliere, di comunicare all'ufficio del registro l'esistenza degli atti non registrati – non può, infatti, in modo irragionevolmente diverso nei due tipi di processo e anche in violazione dell'art. 24 della Costituzione, impedire che alla sentenza o al provvedimento esecutivo sia data attuazione mediante l'esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva. Restano assorbiti altri profili di censura.
– In tema di inesistenza di un divieto di "imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo", menzionate le sentenze n. 45/1963, n. 91 e n. 100/1964.
– Sulla distinzione tra oneri "razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio" e oneri, invece, tendenti alla "soddisfazione di interessi del tutto estranei", menzionata la sentenza n. 80/1966, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma che vietava di rilasciare copie di sentenze non ancora registrate, il cui deposito in giudizio condizionasse la procedibilità dell'impugnazione. In termini, ricordata la sentenza n. 333/2001.
– Sull'essere "armonicamente coordinati" l'interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e quello generale della comunità alla riscossione dei tributi, citate le sentenze n. 157/1969 e n. 61/1970.
– Sul non contrasto con la Costituzione di discipline che condizionino "l'esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale all'adempimento del suo dovere di contribuente", salvo il caso dell'azione giudiziaria diretta a contestare la legittimità del tributo, menzionate le sentenze n. 157/1969 e n. 111/1971.
– Sulla fase dell'esecuzione forzata come "diretta a rendere effettiva l'attuazione del procedimento giurisdizionale", menzionata la sentenza n. 321/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1986
n. 131
art. 66
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte