Sentenza 523/2002 (ECLI:IT:COST:2002:523)
Massima numero 27458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
27459
Titolo
PROCESSO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - TRASCRIZIONE, AD INIZIATIVA DELLA PARTE - SOTTRAZIONE ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME (ARTT. 669-BIS E SEGUENTI COD. PROC. CIV.) - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER IRRAGIONEVOLE DIVERSITÀ DI DISCIPLINA RISPETTO AGLI ORDINARI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - RICHIESTA COMPORTANTE UN INTERVENTO ADDITIVO PRECLUSO ALLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - TRASCRIZIONE, AD INIZIATIVA DELLA PARTE - SOTTRAZIONE ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME (ARTT. 669-BIS E SEGUENTI COD. PROC. CIV.) - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER IRRAGIONEVOLE DIVERSITÀ DI DISCIPLINA RISPETTO AGLI ORDINARI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - RICHIESTA COMPORTANTE UN INTERVENTO ADDITIVO PRECLUSO ALLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata applicabilità alla trascrizione della domanda giudiziale – in ipotesi configurabile come misura cautelare – della disciplina del procedimento cautelare uniforme, di cui agli articoli 669 e seguenti del codice di procedura civile, anche quando la domanda trascritta appaia infondata, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La particolare funzione della trascrizione della domanda giudiziale – che ha natura sostanziale e non mira a tutelare la parte di un giudizio di merito – non è, infatti, riconducibile alla tutela cautelare di cui agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. L'estensione all'istituto della trascrizione delle domande giudiziali della disciplina del procedimento cautelare uniforme, per come strutturato, potrebbe, peraltro, avvenire unicamente mediante un intervento legislativo opportunamente modulato e non certo attraverso una pronuncia additiva della Corte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, nella parte in cui dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 del codice civile è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
La mancata applicabilità alla trascrizione della domanda giudiziale – in ipotesi configurabile come misura cautelare – della disciplina del procedimento cautelare uniforme, di cui agli articoli 669 e seguenti del codice di procedura civile, anche quando la domanda trascritta appaia infondata, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La particolare funzione della trascrizione della domanda giudiziale – che ha natura sostanziale e non mira a tutelare la parte di un giudizio di merito – non è, infatti, riconducibile alla tutela cautelare di cui agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. L'estensione all'istituto della trascrizione delle domande giudiziali della disciplina del procedimento cautelare uniforme, per come strutturato, potrebbe, peraltro, avvenire unicamente mediante un intervento legislativo opportunamente modulato e non certo attraverso una pronuncia additiva della Corte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, nella parte in cui dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 del codice civile è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2668
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte