Sentenza 523/2002 (ECLI:IT:COST:2002:523)
Massima numero 27459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  21/11/2002;  Decisione del  21/11/2002
Deposito del 06/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27458


Titolo
PROCESSO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CANCELLARE LA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE RITENUTA INFONDATA - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DI PARITÀ DELLE PARTI - ESTRANEITÀ DELLA NORMA CENSURATA ALLA QUESTIONE DEDOTTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero di ottenere, ex art. 700 del codice di procedura civile, in pendenza del giudizio di merito, un provvedimento di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che appaia infondata. Non è, infatti, dalla norma impugnata che, sia pure ipoteticamente, può derivare la lesione dei parametri invocati, risultando essa – quanto alla disciplina soltanto delle modalità della cancellazione della trascrizione – pienamente consequenziale alla scelta legislativa di fondo espressa dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile, secondo cui talune domande giudiziali devono essere trascritte ad iniziativa della parte attrice senza alcuna delibazione, anche cautelare, circa la loro fondatezza.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2668  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte