Sentenza 524/2002 (ECLI:IT:COST:2002:524)
Massima numero 27472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 09/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
AMBIENTE (TUTELA DELL’) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - PIANI STRALCIO - PROCEDURA DI ADOZIONE - TERMINE PERENTORIO E PARERE ESPRESSO DALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, PIEMONTE E LIGURIA - PROSPETTATA LIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO, CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPÎ DI RAGIONEVOLEZZA, DI BUON ANDAMENTO E DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
AMBIENTE (TUTELA DELL’) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - PIANI STRALCIO - PROCEDURA DI ADOZIONE - TERMINE PERENTORIO E PARERE ESPRESSO DALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, PIEMONTE E LIGURIA - PROSPETTATA LIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO, CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPÎ DI RAGIONEVOLEZZA, DI BUON ANDAMENTO E DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma di cui all’art. 1-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, contenendo disposizioni relative ad una procedura di adozione di progetti di piani stralcio da completarsi entro un termine perentorio, ha carattere eccezionale ed acceleratorio, nonché temporaneo e provvisorio ed è giustificata dall’urgenza. Il parere della Regione, ancorché da emettere, per maggiore rapidità, in sede di conferenza programmatica, non cambia natura, valore ed effetti ai fini delle determinazioni finali e conserva la sua individualità ed il suo peso, non restando assorbito, quando non sia conforme, in quello espresso dalla conferenza programmatica, la quale non è organo collegiale che esprima la propria volontà a maggioranza e non emette una determinazione necessariamente unitaria. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 9, 97, 117 e 118 della Costituzione.
– In tema di urgenza determinata da rischi per calamità naturali, la quale, interessando diverse regioni, esige un indirizzo unitario, citata, per riferimenti, la sentenza n. 10/1986.
– In tema di procedure di carattere "temporaneo e provvisorio", citata la sentenza n. 201/1987.
La norma di cui all’art. 1-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, contenendo disposizioni relative ad una procedura di adozione di progetti di piani stralcio da completarsi entro un termine perentorio, ha carattere eccezionale ed acceleratorio, nonché temporaneo e provvisorio ed è giustificata dall’urgenza. Il parere della Regione, ancorché da emettere, per maggiore rapidità, in sede di conferenza programmatica, non cambia natura, valore ed effetti ai fini delle determinazioni finali e conserva la sua individualità ed il suo peso, non restando assorbito, quando non sia conforme, in quello espresso dalla conferenza programmatica, la quale non è organo collegiale che esprima la propria volontà a maggioranza e non emette una determinazione necessariamente unitaria. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 9, 97, 117 e 118 della Costituzione.
– In tema di urgenza determinata da rischi per calamità naturali, la quale, interessando diverse regioni, esige un indirizzo unitario, citata, per riferimenti, la sentenza n. 10/1986.
– In tema di procedure di carattere "temporaneo e provvisorio", citata la sentenza n. 201/1987.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/10/2000
n. 279
art. 1
co. 2
decreto-legge
12/10/2000
n. 279
art. 1
co. 3
decreto-legge
12/10/2000
n. 279
art. 1
co. 4
legge
11/12/2000
n. 365
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 44
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte