Sentenza 524/2002 (ECLI:IT:COST:2002:524)
Massima numero 27473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/11/2002;  Decisione del  21/11/2002
Deposito del 09/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27471  27472  27474  27475  27487


Titolo
AMBIENTE (TUTELA DELL’) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - PIANI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - DETERMINAZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ DI BACINO - EFFICACIA DI PERMANENTE VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI - CONTRASTO CON LE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365. La previsione, infatti, di indiscriminata efficacia di variante agli strumenti urbanistici per tutte le determinazioni assunte, tanto più con carattere permanente, in relazione al piano stralcio per l’assetto idrogeologico, in sede di comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, ancorché a seguito di esame della conferenza programmatica con partecipazione regionale e dei comuni interessati (semplice parere), rappresenta una violazione della sfera di autonomia regionale in materia di pianificazione urbanistica, priva di qualsiasi giustificazione sul piano costituzionale.

– Per riferimenti si rinvia alla sentenza n. 206/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/10/2000  n. 279  art. 1  co. 5

legge  11/12/2000  n. 365  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte