Sentenza 524/2002 (ECLI:IT:COST:2002:524)
Massima numero 27473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 09/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
AMBIENTE (TUTELA DELL’) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - PIANI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - DETERMINAZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ DI BACINO - EFFICACIA DI PERMANENTE VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI - CONTRASTO CON LE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
AMBIENTE (TUTELA DELL’) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - PIANI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO - DETERMINAZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ DI BACINO - EFFICACIA DI PERMANENTE VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI - CONTRASTO CON LE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365. La previsione, infatti, di indiscriminata efficacia di variante agli strumenti urbanistici per tutte le determinazioni assunte, tanto più con carattere permanente, in relazione al piano stralcio per l’assetto idrogeologico, in sede di comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, ancorché a seguito di esame della conferenza programmatica con partecipazione regionale e dei comuni interessati (semplice parere), rappresenta una violazione della sfera di autonomia regionale in materia di pianificazione urbanistica, priva di qualsiasi giustificazione sul piano costituzionale.
– Per riferimenti si rinvia alla sentenza n. 206/2001.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365. La previsione, infatti, di indiscriminata efficacia di variante agli strumenti urbanistici per tutte le determinazioni assunte, tanto più con carattere permanente, in relazione al piano stralcio per l’assetto idrogeologico, in sede di comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, ancorché a seguito di esame della conferenza programmatica con partecipazione regionale e dei comuni interessati (semplice parere), rappresenta una violazione della sfera di autonomia regionale in materia di pianificazione urbanistica, priva di qualsiasi giustificazione sul piano costituzionale.
– Per riferimenti si rinvia alla sentenza n. 206/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/10/2000
n. 279
art. 1
co. 5
legge
11/12/2000
n. 365
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte