Sentenza 524/2002 (ECLI:IT:COST:2002:524)
Massima numero 27474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/11/2002;  Decisione del  21/11/2002
Deposito del 09/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27471  27472  27473  27475  27487


Titolo
AMBIENTE (TUTELA DELL’) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - TUTELA DEL TERRITORIO - RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - POSSIBILITÀ CONSENTITA SOLTANTO ALL’AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE E ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI COLPITI DALLA CRISI SISMICA DEL SETTEMBRE 1997 - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E VENETO - SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI URGENTI, NEL SENSO RICHIESTO DALLE REGIONI RICORRENTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 aggiunti dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365, proposta, in riferimento agli articoli 3, 35, 97 e 117 della Costituzione, sotto il profilo della mancata concessione alle regioni del potere di trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi delle disposizioni per prevenire rischi idrogeologici. L’art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, ha, infatti, esteso indiscriminatamente anche alle regioni il potere di trasformazione a tempo indeterminato dei predetti rapporti di lavoro.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/10/2000  n. 279  art. 6  co. 

decreto-legge  12/10/2000  n. 279  art. 6  co. 

legge  11/12/2000  n. 365  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte