Sentenza 524/2002 (ECLI:IT:COST:2002:524)
Massima numero 27487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/11/2002;  Decisione del  21/11/2002
Deposito del 09/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27471  27472  27473  27474  27475


Titolo
AMBIENTE (TUTELA DELL’) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - REGIONI DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - COMUNI COMPRESI IN ZONE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO - POTERE DEL SINDACO DI AUTORIZZARE IL TAGLIO DEI BOSCHI - RICORSI REGIONALI DELLA TOSCANA, DEL VENETO, DELL’EMILIA-ROMAGNA, DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA - COMPRESSIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279. La materia del taglio dei boschi rientrava, infatti, espressamente nella competenza regionale dell'agricoltura e foreste (art. 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione); l'attribuzione ai comuni di funzioni diverse da quelle esclusivamente locali nella materia non poteva essere disposta con legge statale, occorrendo un intervento legislativo della Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/12/2000  n. 365  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

legge costituzionale  art. 

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 44

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte