Sentenza 524/2002 (ECLI:IT:COST:2002:524)
Massima numero 27487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/11/2002; Decisione del
21/11/2002
Deposito del 09/12/2002; Pubblicazione in G. U. 11/12/2002
Titolo
AMBIENTE (TUTELA DELL’) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - REGIONI DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - COMUNI COMPRESI IN ZONE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO - POTERE DEL SINDACO DI AUTORIZZARE IL TAGLIO DEI BOSCHI - RICORSI REGIONALI DELLA TOSCANA, DEL VENETO, DELL’EMILIA-ROMAGNA, DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA - COMPRESSIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
AMBIENTE (TUTELA DELL’) - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - REGIONI DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI - COMUNI COMPRESI IN ZONE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO - POTERE DEL SINDACO DI AUTORIZZARE IL TAGLIO DEI BOSCHI - RICORSI REGIONALI DELLA TOSCANA, DEL VENETO, DELL’EMILIA-ROMAGNA, DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA - COMPRESSIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279. La materia del taglio dei boschi rientrava, infatti, espressamente nella competenza regionale dell'agricoltura e foreste (art. 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione); l'attribuzione ai comuni di funzioni diverse da quelle esclusivamente locali nella materia non poteva essere disposta con legge statale, occorrendo un intervento legislativo della Regione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279. La materia del taglio dei boschi rientrava, infatti, espressamente nella competenza regionale dell'agricoltura e foreste (art. 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione); l'attribuzione ai comuni di funzioni diverse da quelle esclusivamente locali nella materia non poteva essere disposta con legge statale, occorrendo un intervento legislativo della Regione.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/12/2000
n. 365
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art.
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 44
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte